IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,
cosi' come modificato dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge  17
giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n. 156, che reca disposizioni per la  deducibilita'  dal
reddito complessivo dichiarato  delle  liberalita'  in  denaro  o  in
natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta  sul
reddito delle  societa',  in  favore  di  fondazioni  e  associazioni
riconosciute  aventi  per  scopo  statutario  lo  svolgimento  o   la
promozione di  attivita'  di  ricerca  scientifica,  individuate  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 agosto 2017,  n.
179, che reca, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge
6 giugno 2016, n. 106, il «Codice del terzo settore»; 
  Visti,  altresi',  l'art.  99,  comma  3,  del   medesimo   decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come  modificato  dall'art.  5-ter
del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che interviene  a
modificare l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.
35, sino alla  sua  abrogazione  disposta  dall'art.  102,  comma  2,
lettera h), del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, tramite
il rinvio a quanto disposto al successivo art. 104, comma 2, il quale
prevede che tali disposizioni si applichino «a decorrere dal  periodo
di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di
cui all'art. 101, comma 10, e comunque,  non  prima  del  periodo  di
imposta successivo di operativita'  del  Registro.»  (Registro  unico
nazionale del terzo settore); 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n.  114,
che ha istituito il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca,  al  quale  sono  state  trasferite  le  funzioni  del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
ottobre 2016, recante «Individuazione dei soggetti destinatari  delle
disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80», il quale, all'art. 1, prevede che lo stesso puo' essere
soggetto a revisione annuale; 
  Considerata la  necessita'  di  procedere  alla  revisione  annuale
prevista  dall'art.  1  del  predetto  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  12  ottobre  2016,  anche  in  virtu'  della
presenza  di  ulteriori  soggetti  ritenuti  idonei  a  ricevere   le
liberalita' di cui all'art. 14, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.
35, nel testo vigente, come novellato  dall'art.  99,  comma  3,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
  Su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono deducibili dal reddito complessivo del  soggetto  erogante,
in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 14, comma 1,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le liberalita',  in  denaro  o  in
natura, effettuate da persone fisiche o da enti soggetti  all'imposta
sul reddito delle societa' in favore delle fondazioni e  associazioni
regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento
o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate,  ai
soli fini  fiscali,  nell'allegato,  che  forma  parte  integrante  e
sostanziale del presente decreto e puo' essere soggetto  a  revisione
annuale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 luglio 2019 
 
                            Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                                Conte 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                                Tria 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                              Bussetti 
 

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